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STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTOLINI FUSI
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BOOKING ONLINE?
ATTENZIONE ALLE SPUNTE!
Se acquistate un biglietto con Ryanair e il vostro volo è in ritardo, preparatevi a fare causa in Irlanda.
Una coppia di cittadini italiani ha acquistato online i biglietti per un volo nazionale Alghero/Treviso. Il loro volo però si è rivelato in forte ritardo ed è pure stato dirottato su Venezia.
La coppia ha fatto causa alla compagnia aerea, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 517,28, ed ha vinto il primo grado di giudizio dal Giudice di Pace. Il Tribunale, adito in appello, ha respinto la domanda della coppia, in quanto, pur riconoscendo l’applicabilità della normativa UE (Regolamento 261/04), ha precisato che la condotta dei due ricorrenti aveva consentito la deroga a questa normativa.
Infatti, ha sancito il Tribunale, l’acquisto del biglietto online, con la spunta della casella con il sistema del point and click, è equiparabile alla forma scritta, con l’accettazione della clausola, che prevede che le controversie del contratto siglato vadano risolte solo davanti al giudice irlandese. La “spunta” vale quindi come sottoscrizione del contratto, che può essere scaricato e letto aprendo un link a disposizione dei clienti: così facendo si rende valido il “patto” di deroga al Foro a tutela del consumatore.
In questo caso anche la Convenzione di Montreal (28 maggio 1999), ratificata in Italia nel 2004, non si può applicare, poiché la Convenzione riguarda solo voli internazionali e non voli interni.

Neppure si può applicare il Regolamento UE 1215/2012, in quanto quest’ultimo si applica esclusivamente per i contratti di trasporto che prevedono la combinazione di prestazioni di trasporto con l’alloggio per un prezzo complessivo.
La coppia, allora, ricorre alla Corte di cassazione che respinge il ricorso e, con la sentenza n. 8802 del 03/04/2025, Sezioni Unite Civili, conferma che deve escludersi il trattamento di favore, previsto dalla UE a tutela dei consumatori, e che vada considerata “validamente pattuita una clausola di deroga si criteri ordinari di ripartizione delle controversie”.
Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte, era stato rispettato il requisito della forma scritta, in considerazione che la deroga era contenuta nelle condizioni generali del contratto, contratto che era consultabile sul sito della compagnia: conseguentemente, il cliente mettendo la spunta sulla casella del point and click ha accettato la deroga predetta.

Attenzione, dunque, a che cosa “spuntiamo” quando prenotiamo un volo online.