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LA TUTELA DELL'AMORE
Legge n. 76 del 20 maggio 2016


UNIONI CIVILI
L’articolo 1 della predetta legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
Contrarre un’unione civile è semplice: due persone maggiorenni dello stesso sesso dichiarano di voler costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati identificativi delle parti, la loro residenza ed il regime patrimoniale.
Con l’unione civile le parti possono stabilire di utilizzare un cognome comune, ma, cosa più importante, acquistano gli stessi diritti e doveri: per esempio hanno l’obbligo reciproco alla coabitazione ed all’assistenza materiale e morale. Inoltre, le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità, concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza in comune.
Il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni, in assenza di una diversa pattuizione.
Le parti di un’unione civile acquistano uno status molto simile a quello dei coniugi: ad esempio nella scelta di un amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce (se possibile) l’altra parte dell’unione civile. Inoltre, in caso di morte di un prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. si devono corrispondere anche alla parte dell’unione civile.
Come il matrimonio tradizionale anche l’unione civile si può sciogliere. Tra gli altri motivi, si può sciogliere per morte o per dichiarazione di morte presunta di una delle parti ed anche quando le parti manifestano, in forma disgiunta o congiunta, la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello Stato Civile.
UNIONI CIVILI
L’articolo 1 della predetta legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
Contrarre un’unione civile è semplice: due persone maggiorenni dello stesso sesso dichiarano di voler costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati identificativi delle parti, la loro residenza ed il regime patrimoniale.
Con l’unione civile le parti possono stabilire di utilizzare un cognome comune, ma, cosa più importante, acquistano gli stessi diritti e doveri: per esempio hanno l’obbligo reciproco alla coabitazione ed all’assistenza materiale e morale. Inoltre, le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità, concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza in comune.
Il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni, in assenza di una diversa pattuizione.
Le parti di un’unione civile acquistano uno status molto simile a quello dei coniugi: ad esempio nella scelta di un amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce (se possibile) l’altra parte dell’unione civile. Inoltre, in caso di morte di un prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. si devono corrispondere anche alla parte dell’unione civile.
Come il matrimonio tradizionale anche l’unione civile si può sciogliere. Tra gli altri motivi, si può sciogliere per morte o per dichiarazione di morte presunta di una delle parti ed anche quando le parti manifestano, in forma disgiunta o congiunta, la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello Stato Civile.
Avvocato Liliana Bertolini
Legge 76 del 20 maggio 2016
Avvocato Liliana Bertolini
Legge 76 del 20 maggio 2016