Lo Studio legale associato Bertolini Fusi, composto da Avvocato fondatori, avvocati collaboratori e impiegati amministrativi, è a Vostra disposizione in Piazza Antonio Vallisneri 4 a Reggio nell'Emilia.

 


facebook
instagram
whatsapp

2025 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTOLINI-FUSI

Piazza Antonio Vallisneri, 4 - 42121 Reggio nell'Emilia 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO BERTOLINI FUSI

p.iva 01771590351

Telefono: 0522-453468  

e-mail: amministrazione2@studiobertolinifusi.it

esteso -key

LA TUTELA DELL'AMORE

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 

blood poppy 2k.jpeg

UNIONI CIVILI

 

L’articolo 1 della predetta legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Contrarre un’unione civile è semplice: due persone maggiorenni dello stesso sesso dichiarano di voler costituire un’unione civile davanti all’ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati identificativi delle parti, la loro residenza ed il regime patrimoniale.

Con l’unione civile le parti possono stabilire di utilizzare un cognome comune, ma, cosa più importante, acquistano gli stessi diritti e doveri: per esempio hanno l’obbligo reciproco alla coabitazione ed all’assistenza materiale e morale. Inoltre, le parti sono tenute a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità, concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza in comune.

Il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni, in assenza di una diversa pattuizione.

Le parti di un’unione civile acquistano uno status molto simile a quello dei coniugi: ad esempio nella scelta di un amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce (se possibile) l’altra parte dell’unione civile. Inoltre, in caso di morte di un prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. si devono corrispondere anche alla parte dell’unione civile.

Come il matrimonio tradizionale anche l’unione civile si può sciogliere. Tra gli altri motivi, si può sciogliere per morte o per dichiarazione di morte presunta di una delle parti ed anche quando le parti manifestano, in forma disgiunta o congiunta, la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello Stato Civile.

blood poppy 2k.jpeg

CONVIVENZE DI FATTO

 

Secondo l’art. 36, legge 76/2016, “si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.

Per accertare una convivenza stabile occorre fare riferimento alla dichiarazione prestata all’Ufficio dell’Anagrafe.

A seguito della convivenza come intesa dalla legge in esame, i conviventi beneficiano di alcuni diritti spettanti ai coniugi. Possono usufruire dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario (ad es. visite in carcere) ed in caso di ricovero o malattia del partner hanno il diritto di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni personali (ad es. il convivente può esprimere il consenso informato al pari del coniuge).

Inoltre, ciascun convivente di fatto, in caso di malattia inficiante la capacità di intendere e volere, solo se mediante atto scritto o dichiarazione in presenza di testimone, può farsi rappresentare, con poteri pieni o limitati, dall’altro convivente per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto si riferisce alla donazione di organi e le celebrazioni funerarie.

Inoltre, se muore il convivente proprietario della casa ove risiedono entrambi, il convivente superstite ha il diritto di abitazione per un periodo di minimo due e massimo 5 anni, secondo determinati parametri.

Se invece chi muore è il conduttore dell’abitazione comune dei conviventi, il superstite ha diritto di succedergli nel contratto di locazione.

La convivenza ha valore anche nel caso in cui “…l’appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare…”.

Anche all’interno dell’impresa di un convivente il lavoro prestato dall’altro convivente ha un determinato valore, in quanto gli spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili ed una partecipazione agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato.

Inoltre, in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto a causa di fatto illecito di terzi, relativamente al risarcimento del danno al convivente superstite, trovano applicazione gli stessi criteri utilizzabili per risarcire il danno al coniuge superstite.

blood poppy 2k.jpeg

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

 

Per i conviventi di fatto è possibile “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Il contratto ed ogni modifica dello stesso devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta o con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Con il già menzionato contratto le parti possono determinare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle proprie sostanze e capacità, ed il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

In alcuni casi il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque: ad esempio se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza, da persona minore di età o da persona interdetta giudizialmente.

Risoluzione di un contratto di convivenza

Questo tipo di contratto si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un terzo e per morte di uno dei contraenti.

Nel caso di risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale, la risoluzione deve essere redatta in forma scritta, come per il contratto di convivenza e segue le stesse formalità previste per quest’ultimo.

In caso di cessazione della convivenza, il giudice dispone il diritto del convivente più debole economicamente, qualora versi in stato di bisogno, di ricevere dall’altro convivente gli alimenti. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

 

                                                                                      

Avvocato Liliana Bertolini

Legge 76 del 20 maggio 2016